Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1968 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 (n. 1 e

2), 15, 18, 22, 24 e 29 del R D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e

successive modificazioni; dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n.

1047; dell'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463; degli artt. 54 e

56 del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e

successive modificazioni; degli artt. 7 e 10 del D.L. L. 9 novembre

1945, n. 788, e successive modificazioni; e degli artt. 15, 24 e 27

della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni,

promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dal pretore di

Agropoli nel procedimento penale contro Lordi Nicola, iscritta al n.

110 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.

Visto l'atto di costituzione di Lordi Nicola; udita nell'udienza

pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del Giudice Costantino

Mortati;

udito l'avv. Nicola Crisci, per Lordi Nicola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con vari rapporti, tutti datati 22 dicembre 1965, l'Ispettorato del

lavoro di Salerno denunciava al pretore di Agropoli Lordi Nicola per

una serie di contravvenzioni alle norme della legislazione sociale del

lavoro, e precisamente per la mancata registrazione sui libri matricola

e paga del lavoro svolto dal dipendente Comite Antonio e per l'omesso

versamento del vari tipi di contributi assicurativi in relazione al

medesimo lavoratore.

Nel corso del procedimento penale che ne seguiva, il difensore

dell'imputato, avv. Nicola Crisci, sollevava questione di legittimità

costituzionale delle norme che regolano la composizione degli organi

dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M., nella parte in cui stabiliscono che di

essi devono far parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di

lavoro designati dalle rispettive organizzazione sindacali più

rappresentative a carattere nazionale, per violazione degli artt. 39 e

97, primo comma, della Costituzione. Egli faceva presente, a questo

fine, che il Lordi è iscritto all'Associazione Piccole e Medie

Industrie di Salerno, aderente alla Confederazione Nazionale Piccola e

Media Industria, e che, né l'una, né l'altra di queste hanno alcun

rappresentante in seno agli organi dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M.,

competenti a decidere sulle istanze di conciliazione amministrativa

delle contravvenzioni del tipo di quelle contestate al suo cliente.

Con ordinanza dibattimentale in data 29 aprile 1966, il pretore di

Agropoli osservava innanzi tutto che la questione sollevata non

appariva manifestamente infondata e ciò perché le norme impugnate

darebbero luogo ad una patente violazione delle norme costituzionali di

cui agli artt. 39, primo comma, e 97, primo comma.

La legge ordinaria, infatti, introducendo i criteri della "maggiore

rappresentatività" e della "base nazionale" delle organizzazioni

sindacali, determinerebbe l'assoluta obliterazione della prima norma

costituzionale, ed una evidente menomazione della seconda, come si

desumerebbe anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del

17 marzo 1966, espressamente richiamata nell'ordinanza.

A dimostrazione della rilevanza della questione il pretore osserva

che gli organi, la cui composizione è regolata dalle norme impugnate,

hanno poteri di ingerenza e di decisione sulle istanze di conciliazione

amministrativa per reati come quelli per cui si procede nel giudizio in

corso; che la facoltà di effettuare l'oblazione, concessa

all'imputato, è un onere in senso tecnico e costituisce condizione di

prosecuzione dell'azione penale; che non può legittimamente ritenersi

non adempiuto l'esercizio di tale facoltà quando, per una disfunzione

costituzionale della legge, l'imputato non ha possibilità di

adempiervi in condizioni di parità con gli altri consociati, nel

rispetto dell'art. 3 della Costituzione; che, infine, anche il potere

di chiedere l'oblazione deve essere compreso fra quelle attività -

previste dall'art. 185, n. 3, del Codice di procedura penale - la cui

inibizione dà luogo a nullità assoluta.

Disposta conseguentemente la sospensione del giudice penale e la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, l'ordinanza,

debitamente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1966.

Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito per il Lordi l'avv.

Nicola Crisci il quale, con deduzioni in data 11 agosto 1966, dopo aver

richiamato le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, ha

prospettato alla Corte l'opportunità di chiedere, ai sensi dell'art.

13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'acquisizione di elementi

relativi all'applicazione delle norme impugnate da parte della pubblica

amministrazione ed in particolare l'attuale composizione (con

indicazione delle organizzazioni sindacali designanti) dei seguenti

organi: Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.; Comitato esecutivo

dell'I.N.P.S.; Collegio dei sindaci dell'I.N.P.S.; Comitato speciale

per l'assicurazione per la tubercolosi; Comitato speciale per

l'assicurazione sulla disoccupazione; Comitato speciale per gli assegni

familiari; Collegio del sindaci per la Cassa unica per gli assegni

familiari; Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni operai

dell'industria; Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M.; Comitato

esecutivo dell'I.N.A.M.; Comitati di esecuzione dell'I.N.A.M.; Collegio

sindacale dell'I.N.A.M.; Comitati provinciali dell'I.N.A.M.

Dopo avere richiamato alcune decisioni del Consiglio di Stato ed

un'opinione dottrinale, nonché la sentenza della Corte costituzionale

n. 93 del 16 dicembre 1965, il difensore insiste per la dichiarazione

dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Nella discussione orale ha illustrato i motivi già dedotti e

confermate le richieste formulate. Considerato in diritto :

Risulta dalla precedente esposizione che la questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni di legge denunciate è

stata dal pretore considerata rilevante, al fine della decisione a lui

demendata sui reati imputati a Lordi Luigi, nella considerazione che

l'ostacolo posto dalle disposizioni predette all'esercizio, in

condizioni di parità con gli altri consociati, della facoltà di fare

oblazione, produttiva di estinzione dell'azione penale, è tale (a

causa del vizio di costituzione dell'organo che avrebbe dovuto

pronunciare sulla richiesta relativa) da aver reso necessaria

l'omissione della facoltà stessa, con la conseguenza di inficiare di

nullità assoluta il rapporto processuale, ai sensi del n. 3 dell'art.

185 del Codice di procedura penale.

Non si può concordare in tale tesi, essendo evidente che il

ritenere incostituzionale la composizione di un organo non giova in

nessun caso a giustificare l'astensione dal tempestivo compimento di

atti necessariamente richiesti per la tutela dei diritti i quali

esigano l'intervento dell'organo stesso, dato che, anche in mancanza di

istituti analoghi a quelli della ricusazione, rimane sempre aperta la

possibilità di una successiva impugnativa avverso la pronuncia

eventualmente contraria dell'organo stesso.

Pertanto, apparendo prima facie evidente che la soluzione della

questione prospettata non avrebbe alcuna influenza sulla decisione del

giudizio a quo, deve dichiararsi la inammissibilità della medesima

riguardo ai reati come sopra rubricati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione sulla legittimità

costituzionale degli artt. 11, n. 1, e 2 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827,

art. 15 stesso R.D.L.; art. 18 sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S..

13 maggio 1947, n. 436; art. 22, art. 24, art. 29 delle citate

disposizioni; art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; art. 10

legge 4 luglio 1959, n. 463; art. 54, 56 del T.U. delle norme

concernenti gli assegni familiari D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797,

modificato con leggi successive; art. 7 D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788

con modificazioni successive, nonché art. 10; artt. 15, 24 e 27 legge

11 gennaio 1943, n. 138 modificati dal D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n.

435 e dal D.L. 15 aprile 1948, n. 548, sollevata con ordinanza del 29

aprile 1966 del pretore di Agropoli, in riferimento agli artt. 39 e 97,

comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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