L'articolo 50 del predetto testo unico e' cosi' modificato: "Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nonche' i contributi, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore dell'istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.). Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, e destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri. Le attivita' residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'articolo 53 nei limiti che saranno fissati in base all'articolo 51. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti".

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art10 · fonte del testo

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