Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

[2]Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo. Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. Restano salve le disposizioni stabilite per i singoli settori di produzione.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari