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[1]In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

  • a)dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
  • b)dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
  • c)dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
  • d)dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
  • e)da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
  • f)da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L) La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art41 · fonte del testo

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