Art. 14 — (L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
[1]L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
- a)quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilita';
- b)se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
- c)se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (R)
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 16 agosto 2001
