Art. 6 — Regole generali sulla competenza

L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L) Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L) Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L) Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L) Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita' ((e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto)), puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie.

Testo vigente dal 28 luglio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 33562/2025

    22 dicembre 2025

    Anche durante la vigenza dell'art. 44, d.P.R. n. 327 del 2001, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito a un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una particolare disposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i relativi oneri, come nel caso di affidamento in proprio, di sostituzione o delegazione intersoggettiva e, nei rapporti con soggetti privati, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia stata affidata mediante una concessione c.d. traslativa.

    Art. 6

    Rassegna di dicembre 2025, p. 41 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 28 luglio 2023. 14 parole aggiunte.

… dichiarazione di pubblica utilita'. (L) L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita' aggiunto: e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto, puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art6 · fonte del testo

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