[1](Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunita'.

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 233/1974

    Questione infondata
    17 luglio 1974

    L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) dispone che l'Avvocatura assume la rappresentanza degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi civili o penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora ne facciano richiesta le Amministrazioni interessate e l'Avvocatura generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Tale disposizione non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perché i pubblici dipendenti si trovano rispetto alla generalità dei cittadini in una posizione differenziatata caratterizzata dal rapporto di dipendenza e di immedesimazione organica che conferisce loro un particolare status, costituito da un complesso di diritti e di doveri. Ne' può incidere sul principio di eguaglianza la discrezionalità riservata all'Amministrazione e alla stessa Avvocatura nel concedere o negare la difesa dell'apposito organo statale, in quanto la discrezionalità amministrativa è, nel caso in esame, il mezzo per valutare gli elementi che giustifichino, in rapporto agli interessi pubblici, l'assunzione della difesa dei dipendenti da parte dell'organo dello Stato.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 44 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art44 · fonte del testo

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