Art. 75 — (R) Decadenza dai benefici

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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2001 al 19 maggio 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 190/2021

    Questione inammissibile
    7 ottobre 2021

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione inficia l'ordinanza di rimessione, determinandone l'inammissibilità. ( Precedente: S. 199/2019 - mass. 42837 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, il quale prevede la decadenza automatica dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non veritiere. Il rimettente omette di considerare la disciplina regolamentare del rilascio e del rinnovo dei patentini per la vendita di prodotti da fumo, costituita dal d.m. n. 38 del 2013; inoltre, l'iter argomentativo seguito denota un'ulteriore carenza dal momento che esclude l'applicazione della citata disciplina regolamentare che, invece, appare suscettibile di definire il contenzioso). ( Precedenti: S. 259/2020 - mass. 43012; S. 41/2020 - mass. 41956; S. 30/2020 - mass. 41472; S. 266/2019 - mass. 40921; S.199/2019 - mass. 42837; S. 179/2019 - mass. 42805; S. 73/2019 - mass. 42118; S. 194/2018 - mass. 40523; S. 114/2018 - mass. 41137; S. 102/2018 - mass. 40176 e 40178; S. 18/2018 - mass. 39778 ).

    Art. 3 cost. · Art. 75 Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 199/2019

    Questione inammissibile
    24 luglio 2019

    È dichiarata inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede la decadenza automatica dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non veritiere. In nessuno dei giudizi a quibus sono state fornite indicazioni circa la dichiarazione della parte in termini di falsità o veridicità. Inoltre, le ordinanze di rimessione non contengono alcun rilievo in ordine al rapporto che lega la disciplina regolamentare - costituita, nel caso di specie, dal d.m. n. 38 del 2013 -, dal quale è derivato in primis il diniego del titolo autorizzativo, e quella delle conseguenze delle false dichiarazioni sostitutive, nonostante la prima appaia suscettibile di definire il contenzioso instaurato dai ricorrenti, a prescindere dall'applicazione della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 114 del 2018, n. 102 del 2018 e n. 18 del 2018 ). L'incompleta descrizione della fattispecie si riflette nel difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 75 Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art75 · fonte del testo

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