Art. 1 — Residenti e non residenti

1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

  • a)i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica con sede effettiva in Italia;
  • b)i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
  • c)le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
  • d)le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attivita' esercitate in Italia con stabile organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:
  • a)i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
  • b)i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalita' giuridica residenti, ovvero alle attivita' di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
  • c)le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attivita' esercitate all'estero con stabile organizzazione;
  • d)le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1. 3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attivita' svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1. 4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengano considerate residenti per le sole attivita' produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano. 5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilita' di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori. 6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attivita' di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare. 7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facolta' degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

Testo vigente dal 10 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari