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[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facolta' di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attivita' contraria all'ordine nazionale dello Stato.
[2]Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.
[3]Avverso il provvedimento del Prefetto si puo' ricorrere al Ministro per l'interno.
[4]Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimita'. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1967 al 16 dicembre 2010
