Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 215 del T.U. di p.s., approvato con r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e l'art. 210 del successivo T.U. delle medesime leggi approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Le norme indicate, invero, furono emanate all'evidente fine di vietare l'esercizio di ogni e qualsiasi attività, in forma associata, che il Prefetto ritenesse contraria "all'ordine nazionale dello Stato" o "agli ordinamenti politici costituiti nello Stato" ed è evidente, quindi, il loro contrasto col nuovo ordinamento costituzionale, nel suo spirito informatore e nei suoi principi fondamentali, e, in particolare, con l'art. 18 della Costituzione, che garantisce la libertà di associazione dei cittadini. L'illegittimità delle norme impugnate travolge anche quella parte di esse che consente al Prefetto di ordinare "la confisca dei beni sociali"; non è necessario perciò richiamare l'art. 42, terzo comma, Cost., che non consente l'espropriazione della proprietà privata senza indennizzo: una misura come quella prevista dagli articoli indicati, infatti, non trae la sua illegittimità dal fatto che essa concorre strettamente, insieme con la facoltà di scioglimento, a impedire l'esercizio di una facoltà fondamentale quale quella di associazione.
Art. 215 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 210 Testo unico di pubblica sicurezza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1967 al 16 dicembre 2010. 69 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facolta' di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attivita' contraria all'ordine nazionale dello Stato.
tolto: Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.
tolto: Avverso il provvedimento del Prefetto si puo' ricorrere al Ministro per l'interno.
tolto: Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimita'.aggiunto: Testo unico-art. 215 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art215 · fonte del testo
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