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[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facolta' di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attivita' contraria all'ordine nazionale dello Stato.
[2]Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.
[3]Avverso il provvedimento del Prefetto si puo' ricorrere al Ministro per l'interno.
[4]Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimita'.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 18 luglio 1967
