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[1](Art. 78 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
[3]Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977
