Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1969 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3276, che approva la legge dei diritti erariali

sugli spettacoli, e dell'art. 72 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che

approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, promosso con

ordinanza emessa il 16 giugno 1967 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Tornago Giulia, iscritta al n. 190 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione

del Giudice Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di certa Giulia Tornago, imputata,

tra l'altro, di contravvenzione agli artt. 194 del regolamento di

esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e 221 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, per avere installato nel proprio

esercizio di bar un apparecchio di giuoco (flipper) senza

autorizzazione, il pretore di Padova, con ordinanza 16 giugno 1967,

dichiarava rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, e 72 del T.U. approvato con R.D.

18 giugno 1931, n. 773, perché in asserito contrasto con gli artt. 3,

97, 24 e 113 della Costituzione.

Il pretore, ritenuto: che, non essendo stato contestato il reato

preveduto dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, dovesse ritenersi per

certo che l'apparecchio in questione fosse consentito e, quindi,

potesse formare oggetto di licenza di polizia;

che, peraltro, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n.

3276, tale licenza viene concessa previo nulla osta della S.I.A.E., la

quale lo rilascia soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'I.G.E. e dei

diritti erariali sui pubblici spettacoli;

che dovesse dubitarsi della legittimità costituzionale del citato

art. 14, nonché dell'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno

1931, n. 773, che subordina il rilascio della licenza al pagamento

anche dei diritti d'autore.

Tanto ritenuto, motiva la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, osservando che l'omissione della domanda di rilascio

della licenza sarebbe priva di importanza pratica, quando ne è sicura

la reiezione, mentre acquisterebbe rilievo il motivo della mancanza

della licenza che si sostanzia nell'omesso pagamento dei tributi.

In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza della sollevata

questione, il pretore, premesso essere "res dubia", per quanto riguarda

gli apparecchi da giuoco consentiti, sia l'obbligo di corrispondere i

diritti erariali, sia quello di corrispondere i diritti d'autore,

rilevava che il subordinare al pagamento degli uni e degli altri il

rilascio della licenza, come, in sostanza, avviene in forza dell'art.

14 del R.D. n. 3276 del 1923 e dell'art. 72 del T.U. n. 773 del 1931,

sarebbe in contrasto:

a) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto sarebbe contrario ai

principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione

estendere i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza fino a

constatare ed a pretendere il pagamento dei tributi, nonché di diritti

di natura privatistica quali i diritti d'autore, tanto più che tali

adempimenti non possono essere considerati condizioni di rilascio della

licenza, non essendovi tra di essi e la pubblica sicurezza alcuna

relazione, neppure dal punto di vista tributario, come vi è per la

tassa di licenza o quella di concessione governativa;

b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, in primo luogo, ai

tributi suddetti e specialmente ai diritti di autore verrebbe riservata

una non necessaria e privilegiata disciplina, materiata in una

riscossione anticipata, che contrasta con la ben diversa e minore

tutela, concessa ad analoghe pretese pubbliche e private, e, in secondo

luogo, in quanto una siffatta disciplina porrebbe in essere una

indebita limitazione di un diritto individuale, il cui esercizio è

subordinato al soddisfacimento di determinate pretese pecuniarie, prima

che ne sia accertata la conformità a legge dall'autorità giudiziaria;

c) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, con la

norma denunziata, si sarebbe posto in essere un vero e proprio solve et

repete, tanto più grave in quanto riguardante diritti di carattere

privato, quali quelli d'autore.

Dopo le comunicazioni, le notificazioni e pubblicazioni di legge,

la questione, sollevata con l'ordinanza di cui sopra, viene ora alla

cognizione della Corte.

Non vi sono state costituzioni o interventi. Considerato in diritto :

È pacifico che l'installazione e l'uso di un apparecchio da giuoco

lecito sono soggetti a licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U.

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Lo stesso giudice a quo

ammette che l'imputata aveva installato e posto in uso nel suo

esercizio un apparecchio del genere, non solo senza essere in possesso,

ma senza avere neppure richiesta la relativa licenza, donde

l'imputazione di contravvenzione all'art. 194 del regolamento di

esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza in relazione

all'art. 221 del detto testo unico.

Il comportamento antigiuridico dell'imputata, che configura

l'ipotesi contravvenzionale contestatale, consiste nella obbiettiva

trasgressione della norma (art. 86 cit.) che impone la licenza del

questore.

Di fronte a questo obbligo, la considerazione del giudice a quo,

secondo la quale la licenza, se richiesta, sarebbe stata sicuramente

rifiutata, non avendo l'interessata ottemperato all'art. 14 del R.D. n.

3276 del 1923 (peraltro trasfuso nell'art. 11 del R.D. 2 ottobre 1924,

n. 1589) perde ogni valore, in quanto anche se tale ultima norma non

esistesse o fosse dichiarata illegittima, l'aver omesso di chiedere la

licenza (il cui rilascio non è condizionato unicamente

dall'adempimento di cui alle disposizioni or ora ricordate) e l'aver

impiantato e messo in uso l'apparecchio da giuoco lecito senza la

medesima, costituirebbe egualmente reato.

Tanto più, poi, questo rilievo vale per quanto attiene all'art. 72

del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dato che per detti

apparecchi non sono dovuti diritti di autore.

In conseguenza la sollevata questione risulta manifestamente

irrilevante e va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 "che approva la legge

dei diritti erariali sugli spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72

del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U. delle leggi di

pubblica sicurezza", sollevata con ordinanza 16 giugno 1967 del pretore

di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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