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[1](Art. 42 T. U. 1926).

[2]Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:

  • a)a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  • b)a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  • c)a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

[3]La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 23 dicembre 1993

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/2019

    Questione infondata
    9 maggio 2019

    È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a ), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. Nel giudizio a quo è impugnato il diniego del rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata non già dalla norma censurata, ma dall'art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, che a quella rinvia solo per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera la speciale preclusione ivi prevista e che costituisce la disposizione direttamente applicabile nel caso di specie.

    Art. 3 cost. · Art. 43 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/1997

    Questione infondata
    21 novembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo che consentirebbero la revoca della licenza di porto d'armi a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, in base a parametri generici ed indeterminati. Delle norme impugnate è infatti possibile e doveroso dare un'interpretazione conforme a Costituizone, gravando sulla pubblica amministrazione specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimità del provvedimento amministrativo. red.: A. Agrò

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art43 · fonte del testo

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