Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 23 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 42 T. U. 1926).
[2]Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
- a)a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b)a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c)a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
[3]La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 23 dicembre 1993
