[1](Art. 43 T. U. 1926).

[2]Non puo' essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

[3]E' pero' in facolta' del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potesta' o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art44 · fonte del testo

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