Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 217 T. U. 1926).

[2]Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, e' punito con l'ammenda lire cento a mille.

[3]Se il fatto e' determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art213 · fonte del testo

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