Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 175 e 177 T. U. 1926).

[2]Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso.

[3]Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;

  • b)modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art173 · fonte del testo

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