Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 16 T. U. 1926).

[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

[3]Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art17 · fonte del testo

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