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[1](Art. 156 T. U. 1926).

[2]I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

[3]Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977

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