[1](Art. 130 T. U. 1926).

[2]L'autorita' locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 gennaio 1935, n. 112

3

La L. 10 gennaio 1935, n. 112 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere".

Testo vigente dal 20 marzo 1935

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1935

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 20 marzo 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 gennaio 1935, n. 112

    La L. 10 gennaio 1935, n. 112 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art129 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari