[1](Art. 128 T. U. 1926).

[2]I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ((...)) hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

[3]Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

[4]La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata.

[5]Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.

[6]L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.

Testo vigente dal 6 maggio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998. 16 parole tolte.

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, tolto: i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affiniaggiunto: ... hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art127 · fonte del testo

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