Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128, commi

primo, secondo, terzo e quarto del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo

247 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio

1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1962 dal

Pretore di Rovato nel procedimento penale a carico di Lamperti Giuseppe

ed altri, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Lamperti Giuseppe e

altri il Pretore di Rovato con ordinanza del 10 ottobre 1962 ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 128

del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773 (e di conseguenza dell'art. 247 del relativo

regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La norma impugnata - si osserva nell'ordinanza di rinvio emanata in

tempi ormai lontani ed in un clima politico diverso dall'attuale,

dispone che ogni operazione, all'ingrosso o al minuto, compiuta da

commercianti di cose antiche o usate (art. 126 del T.U.) o dai

commercianti di oggetti preziosi, dai cesellatori, dagli incastratori

di pietre preziose e da esercenti industrie affini, deve essere

annotata in un registro giornaliero, nel quale devono risultare le

generalità del venditore e dell'acquirente, la data, la specie della

merce ed il prezzo. Di conseguenza non si possono compiere le

operazioni suddette se non con persone provviste di carta d'identità o

di altro documento di riconoscimento.

La ratio della norma era quella di dare all'autorità di pubblica

sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose di

valore, al fine evidente di reprimere le ricettazioni e gli incauti

acquisti e di scoraggiare, sia pure indirettamente, il furto degli

oggetti di valore.

Ora, mentre l'ultimo comma dell'art. 128 non merita censura in

quanto esonera l'esercente dal rispetto del termine di dieci giorni

prima di alterare o alienare cose preziose quando siano state

acquistate dal fabbricante o all'asta pubblica, i precedenti quattro

commi dello stesso articolo, nell'imporre al cittadino che acquisti un

oggetto prezioso nuovo da commerciante autorizzato, l'obbligo di

dimostrare la propria identità, o all'esercente di registrare la

compravendita nell'apposito registro, appaiono assurdi ed eccessivi.

Tale restrizione del diritto alla libertà economica, infatti, non

è giustificata da alcun motivo di utilità sociale; non solo, ma suona

offesa alla libertà ed alla dignità della persona.

Ma l'art. 128 contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione,

assoggettando ad unica ed indiscriminata disciplina situazioni che lo

stesso legislatore considera diverse.

Il legislatore del 1931, sottoponendo indiscriminatamente, e senza

alcuna ragione, tutte le operazioni economiche che avvengono nel campo

del commercio dei preziosi ad un'unica disciplina, arreca un grave

intralcio a questo settore commerciale, tanto che lo stesso Ministero

dell'interno, con circolare 28 luglio 1953, ribadita in data 29 luglio

1960, ha disposto - in contrasto con quanto dispone la legge - la

registrazione delle sole operazioni di oggetti preziosi nuovi

acquistati da privati e degli oggetti antichi o usati, da chiunque

acquistati.

L'ordinanza è stata notificata e comunicata, rispettivamente, nei

giorni 21 novembre 1962 e 23 ottobre dello stesso anno, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29 dicembre successivo.

Nessuno si è costituito in questa sede. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata con l'ordinanza di rimessione si

riferisce esclusivamente al commercio di oggetti preziosi nuovi.

Soltanto sotto tale aspetto deve essere esaminata la legittimità dei

primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza in

riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione.

L'esame deve avere per oggetto la norma della legge e non anche

quella dell'art. 247 del regolamento di esecuzione, non rientrando

nella competenza della Corte il sindacato sugli atti non aventi forza

di legge.

2. - La ratio della norma contenuta nell'art. 128 è quella di

controllare la circolazione delle cose di valore, al fine di reprimere

il commercio clandestino di esse quando provengano da attività

criminose ed al fine di contribuire alla prevenzione ed alla scoperta

di tali attività. Trattandosi di norma contenuta nella legge di

pubblica sicurezza tra quelle dettate per disciplinare l'attività di

alcune classi di rivenditori, tale disciplina non ha intenti di

carattere economico o fiscale né di carattere (in senso lato)

valutario. La legittimità della norma dell'art. 128, nei limiti nei

quali la questione è stata sollevata, deve essere, quindi, esaminata

in relazione ai fini di pubblica sicurezza che ne costituiscono la sola

base.

Giova ricordare che, per quanto consta, la indicazione degli

oggetti preziosi "nuovi" si trova per la prima volta, in atti

ufficiali, nella circolare del 1 giugno 1930 del Ministero

dell'interno, emanata in riferimento all'art. 129 del precedente T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza (disposizione conforme a quella

dell'articolo 128 del T.U. del 1931 ora vigente).

Premesso che "potrebbe dubitarsi se, ai fini di polizia, sia

assolutamente indispensabile che sul registro prescritto dall'art. 129

della legge di pubblica sicurezza figurino le operazioni di acquisto o

di vendita di oggetti nuovi, che evidentemente - appunto perché nuovi

- non possono essere compendio di reato", il Ministero avvertiva "che

possono ritenersi soddisfatte le esigenze di pubblico interesse, cui

provvedono gli artt. 129 della legge di pubblica sicurezza e 262 del

regolamento relativo (art. 247 del regolamento ora vigente), con

l'annotazione sul registro, prescritta dai detti articoli, soltanto

delle operazioni di compravendita di oggetti usati".

La nozione di oggetto prezioso "nuovo", quale è presupposta in

quella circolare e nelle successive di cui si dirà in seguito, e quale

è delineata nell'ordinanza di rimessione, non è fondata su concetti

fisici ed economici, bensì su concetti giuridici.

Una pietra preziosa può essere sempre nuova e splendente anche

dopo anni ed anni di uso. Oggetti preziosi possono restare, per tempo

più o meno lungo, nuovi nonostante l'uso; oggetti preziosi nuovi

potrebbero essere stati rubati in una gioielleria e messi in

circolazione senza alcun previo uso; lo stesso può accadere per

oggetti acquistati e rivenduti prima dell'uso: cosa che può accadere

più facilmente nel caso di compra con pagamento rateale del prezzo.

In questi ed in altri casi l'oggetto messo in circolazione può avere

tutte le caratteristiche della novità; tuttavia esso non può essere

considerato nuovo ai fini dell'interpretazione e dell'esame di

legittimità dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza.

Oggetto nuovo, a quei fini, è quello che sia stato formato per la

prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto

usato, quando la trasformazione, sia stata così radicale da mutarne il

precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un

fabbricante munito di licenza a norma del primo comma dell'art. 127

della stessa legge e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno

tale licenza o tra uno di essi ed un soggetto non munito di licenza,

purché costui abbia la veste di acquirente. Se invece egli abbia una

veste diversa, lo scambio dell'oggetto da lui ceduto e gli scambi

successivi devono essere considerati come scambi di oggetti usati,

anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed

economico. Per adoperare un termine non giuridico ma di uso comune, si

può dire che la merce è di "seconda mano", in quanto non proviene,

come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a tale

commercio, ma, avendo, per effetto dei precedenti passaggi, esaurito il

ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato acquirente, ha

perduto il suo carattere di "oggetto nuovo".

Deve, pertanto, considerarsi usato l'oggetto prezioso che, quali

che siano la sua caratteristica fisica ed il suo valore economico, sia

stato rimesso in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un

privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento

o di un'attività criminosa.

3. - Per quanto si riferisce al denunziato contrasto dell'art. 128

con l'art. 41 della Costituzione, è da rilevare che, mentre è palese

la ragione di controllare la circolazione delle cose preziose usate,

potendo esse provenire da attività criminose od essere oggetto di

ricettazione o di incauto acquisto, nessuna utilità sociale collegata

ai fini della polizia di sicurezza giustifica la disciplina dettata dai

primi quattro commi dell'art. 128 quando si tratti di cose nuove nei

sensi sopra specificati.

Non è giustificato pretendere che per comprare cose preziose nuove

da un commerciante che ne abbia licenza si debba esibire un documento

di riconoscimento e non è giustificato il sistema di annotazioni che

la legge impone per le stesse operazioni. Questo sistema limita

gravemente l'iniziativa economica di una categoria di industriali,

artigiani e commercianti, i quali, se non fossero intervenute le

circolari ministeriali delle quali si è anticipato un cenno, avrebbero

risentito una notevole diminuzione di affari con pregiudizio economico

per essi e per la collettività. Ed anche i privati acquirenti

patirebbero una non necessaria menomazione della loro libertà, se

dovessero assoggettarsi a formalità così pesanti e così lesive di

quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei limiti in

cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo

della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica.

Ora, per quanto si riferisce alla polizia di sicurezza, che è

l'unico aspetto sotto cui la situazione deve essere esaminata nella

presente controversia, mancano completamente le ragioni per imporre

questo aggravio agli operatori economici e questa limitazione ai

privati acquirenti.

4. - Sussiste anche la violazione del principio di eguaglianza.

Non si può imporre ad una categoria di esercenti una disciplina

particolare e più rigorosa di quella stabilita per le categorie

similari, quando non sia giustificata da particolari ragioni, che, come

si è detto, nel caso attuale risultano inesistenti.

Una riprova significativa di tale inesistenza emerge dalla

circolare ministeriale del 1930, alla quale fecero seguito quella del

16 maggio 1933, successiva al nuovo T.U. del 1931, e quelle del 28

luglio 1953 e 29 luglio 1960, posteriori alla Costituzione, con le

quali il Ministero dell'interno ha dato istruzioni agli uffici

dipendenti di attenuare la disciplina dettata dall'art. 128 quando

trattisi di oggetti preziosi nuovi. Non certo per il loro effetto

giuridico, che è nullo di fronte all'imperatività del precetto munito

di sanzione penale, ma per il loro valore per così dire sintomatico,

quelle circolari sono la schietta testimonianza - espressa univocamente

nel corso di un trentennio sotto climi politici diversi - del disagio

degli uffici della polizia di fronte ad una norma che appariva

sproporzionata rispetto ai fini per i quali era stata dettata.

5. - In quasi tutte le non poche sentenze pronunziate in ordine a

disposizioni della legge di pubblica sicurezza, la Corte ha ritenuto di

auspicare una revisione dei testi, specie nei riguardi delle

disposizioni parzialmente dichiarate illegittime o nei riguardi di

quelle rispetto alle quali la dichiarazione di non fondatezza della

questione di legittimità costituzionale era subordinata ad una

determinata interpretazione conforme alla Costituzione.

Anche nel caso presente, di fronte a un'altra norma che si aggiunge

alla serie ormai abbastanza nutrita delle disposizioni della legge di

pubblica sicurezza che hanno perduto la loro originaria integrità

testuale, l'auspicio di una revisione sistematica di detta legge in

senso conforme alla Costituzione si presenta necessario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei

primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza,

nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi

nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3

e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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