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[1](Art. 116 T. U. 1926).

[2]Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

[3]La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

[4]Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

[5]La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

[6]E' ammessa la rappresentanza.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 115, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026

    11 aprile 2026

    In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

    Art. 115 · Art. 1260 c.c. · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 106 Testo unico in materia bancaria e creditizia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art115 · fonte del testo

Iuspedia

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