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[1](Art. 101 T. U. 1926).
[2]In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio. 44a
[3]La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni. 44a
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524.
[5]COMMA ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 4) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa al "rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma".
Testo in vigore dal 13 settembre 1977 al 18 settembre 1991
