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[1](Art. 101 T. U. 1926).
[2]In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
[3]La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
[4]Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, puo' concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la sommistrazione di alcoolici ad alta gradazione.15
[5]Il numero delle licenze temporanee non puo' superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1949, n. 478, come modificata dall'Errata Corrige
15La L. 8 luglio 1949, n. 478, come modificata dall'Errata Corrige (in G.U. 11/08/1949, n. 183) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le licenze temporanee di cui al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza potranno comprendere anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, e il numero di dette licenze potra' superare il limite stabilito dall'art. 95, osservate le cautele di cui all'art. 1 della presente legge".
Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 20 novembre 1974
