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[1](Art. 101 T. U. 1926).
[2]In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
[3]La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
[4]Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, puo' concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la sommistrazione di alcoolici ad alta gradazione.
[5]Il numero delle licenze temporanee non puo' superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 23 agosto 1949
