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[1](Art. 101 T. U. 1926).
[2]In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
[3]La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524)).
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 OTTOBRE 1974, N. 524)).
Testo in vigore dal 20 novembre 1974 al 13 settembre 1977
