Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 18 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 98 T. U. 1926).

[2]Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

[3]Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 18 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art100 · fonte del testo

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