Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 123,

secondo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico di

leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 19 dicembre 1970 ed il 7 gennaio 1971 dal

tribunale di Latina nei procedimenti civili vertenti tra Maggiore

Amleto, Sartor Anna Maria e l'Ente nazionale per l'energia elettrica,

iscritte ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1970 dalla Corte d'appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra l'ENEL e la società Imo

Galanti e C., iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28

aprile 1971;

3) ordinanze emesse il 25 giugno 1971 dal pretore di Frigento ed il

22 aprile 1971 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili

vertenti rispettivamente tra Caputo Paolia, De Rita Assunta Maria,

Pandolfo Antonietta e Carmine, e l'ENEL, iscritte ai nn. 283, 284 e 285

del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

4) ordinanza emessa il 10 luglio 1971 dal tribunale di Brindisi nel

procedimento civile vertente tra Cafiero Antonio e l'ENEL, iscritta al

n. 26 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;

5) ordinanza emessa il 12 febbraio 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Cappelli Carlo e l'ENEL, iscritta al

n. 43 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;

6) ordinanza emessa il 17 novembre 1971 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra l'ENEL e la società F.lli

Venturi, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL, di Cappelli Carlo e della

società F.lli Venturi;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli, Ernesto Conte ed Enrico

Piacitelli, per l'ENEL, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Cappelli, e

l'avv. Ruggero Berardi, per la società F.lli Venturi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze, di identica motivazione, emesse il 19 dicembre

1970 ed il 7 gennaio 1971, nei procedimenti civili vertenti,

rispettivamente, tra Maggiore Amleto, Sartor Anna Maria e l'ENEL, il

tribunale di Latina ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo,

del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. di leggi sulle acque e sugli

impianti elettrici), il quale stabilisce che, per la determinazione

dell'indennità di servitù di elettrodotto, il valore dell'immobile

gravato dalla servitù deve essere calcolato con il sovrappiù di un

quinto.

Secondo il giudice a quo, la norma indicata - attribuendo

all'indennizzo una funzione più che satisfattoria ed andando "oltre il

massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di

generale interesse, la P.A. può garantire all'interesse privato -

collide, invero, con i principi della "funzione sociale della

proprietà" e del "giusto indennizzo" (appunto canonizzati nell'art. 42

della Costituzione) e viola, inoltre, il "principio di uguaglianza".

Con riguardo a quest'ultimo principio, si prospetta che i

proprietari dei fondi attraversati da servitù di elettrodotto, nel

procedimento di determinazione dell'indennità loro dovuta (in

dipendenza, appunto, dell'imposta servitù), risultano

ingiustificatamente privilegiati:

a) rispetto ai proprietari interessati da servitù di acquedotto

(per i quali la corresponsione del menzionato sovrappiù di un quinto -

inizialmente prevista dall'art. 603 del vecchio codice civile 1865,

"secondo una lunga tradizione risalente a Carlo V Imperatore" - è

stata, invece, come è noto, soppressa dal legislatore del 1942);

b) rispetto, inoltre, ai proprietari che subiscano, per la

costruzione di una linea elettrica, il totale esproprio del suolo

occorrente alla realizzazione dell'opera (l'indennità spettante ai

quali va determinata in base al disposto degli artt. 39 e 40 della

legge generale sugli espropri 25 giugno 1865, n. 2359, che non

contempla corresponsione di alcun sovrappiù);

c) rispetto, infine, ai proprietari che subiscano occupazione

d'urgenza, del proprio suolo, protratta oltre il biennio e non seguita

dal decreto di asservimento od esproprio (la correlativa pretesa dei

quali - caratterizzata da un contenuto risarcitorio - non può,

evidentemente, superare il livello del danno subito, rappresentato

dalla diminuzione di valore del fondo senza nessuna ulteriore

maggiorazione).

2. - Anche la Corte di appello di Roma, nel procedimento civile di

secondo grado vertente tra l'ENEL e la soc. Galanti e C., con ordinanza

17 novembre 1970 - premessa, sul punto della rilevanza,

l'applicabilità dell'art. 123, secondo comma, r.d. 1933 menzionato

anche all'ipotesi (quale quella di specie) di servitù di elettrodotto

imposta con il mezzo della espropriazione di pubblica utilità - ha

denunziato l'illegittimità costituzionale della norma medesima:

ipotizzando, però, violazione del solo art. 42, comma terzo, della

Costituzione.

3. - In termini sostanzialmente analoghi a quelli risultati dalle

indicate ordinanze del tribunale di Latina, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 123, secondo comma, r.d. 1933

citato è stata, invece, poi, sollevata dal pretore di Frigento, con

ordinanze (di identico contenuto) emesse il 25 giugno 1971 nei

procedimenti civili promossi da Caputo Paolino e da De Rita Assunta

contro l'ENEL; dal tribunale di Lagonegro, con ordinanza resa il 22

aprile 1971, nel procedimento civile tra Pandolfo Antonietta ed ENEL;

dal tribunale di Brindisi, con ordinanza 10 luglio 1971, nel

procedimento promosso da Cafiero Antonio contro l'ENEL; e dal tribunale

di Roma, nel procedimento tra Cappelli, la soc. Interconnessioni

Elettriche e l'ENEL con ordinanza 12 febbraio 1971 (nel quale ultimo

provvedimento - in premessa alla questione di costituzionalità

dell'art. 123 in parola - è, per altro, in particolare, esaminato e

positivamente risolto il problema dell'applicabilità della norma

stessa ad ipotesi di servitù inamovibili, oltreché amovibili).

4. - Sempre con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione,

l'art. 123 cennato è stato, infine, impugnato con ordinanza 17

novembre 1971, emessa - nel procedimento civile di secondo grado

vertente tra l'ENEL e la soc. F.lli Venturi - dalla Corte di appello di

Genova (la quale ultima, nell'indicazione della relativa legge, ha,

però, erroneamente trascritto, come numero d'ordine, 1175 invece che

1775).

5. - Tutte le menzionate ordinanze sono state ritualmente

notificate, comunicate e pubblicate.

6. - Innanzi a questa Corte, nel giudizio promosso con ordinanza

del tribunale di Roma 12 febbraio 1971, si è costituita la parte

privata Cappelli. La quale ha contestato la fondatezza della sollevata

questione di legittimità dell'art. 123 r.d. 1933 citato: sia sotto il

profilo dell'ipotizzata violazione dell'art. 42 della Costituzione (che

ha negato sussistere, in base all'assorbente argomento che non risulta

costituzionalizzato alcun limite massimo di indennizzo ed in dipendenza

del subordinato rilievo circa la funzione da attribuirsi all'indicato

sovrappiù del quinto, non di "arricchimento ingiustificato del

proprietario", bensì di "forfettario risarcimento dei prevedibili

danni futuri"); sia sotto l'ulteriore diverso profilo della denunziata

vulnerazione dell'art. 3 della Costituzione (nella specie - secondo

essa parte - non ravvisabile, atteso che "non vi è alcuna identità di

situazioni fra la servitù di elettrodotto, che proietta i suoi effetti

anche al di là della zona occupata, e quella di acquedotto coattivo,

per cui possa dirsi arbitraria ed ingiustificata una diversità di

trattamento").

7. - Anche nel giudizio promosso con ordinanza della Corte di

appello di Genova 17 novembre 1971 vi è stata costituzione della parte

privata, soc. F.lli Venturi, la quale ha, in via principale, dedotto

l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità

costituzionale per l'erronea indicazione, da parte del giudice a quo,

del numero d'ordine della legge impugnata; ed, in subordine, ha

contestato, comunque, la fondatezza della questione stessa, sul rilievo

che i principi costituzionali reggenti la materia dell'espropriazione

non utilmente risultano richiamati in relazione alla diversa

fattispecie della imposizione di servitù.

8. - A sua volta, l'ENEL, costituitosi nei giudizi promossi con le

su indicate ordinanze 17 novembre 1970, 19 dicembre 1970, 7 gennaio

1971 è 12 febbraio 1971, ha concluso per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del menzionato art. 123, nella parte in

questione, insistendo nelle argomentazioni poste a sostegno delle

ordinanze di rinvio.

9. - Non è intervenuta, in nessuno degli indicati giudizi, la

Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. - Nella discussione orale i difensori delle parti hanno

insistito nelle rispettive tesi, le quali erano state anche ampiamente

illustrate con memorie depositate per il Cappelli e per l'ENEL. Considerato in diritto :

1. - Le diverse cause, in quanto hanno per oggetto le medesime

questioni di costituzionalità, possono essere riunite e decise con

unica sentenza.

2. - In primo luogo, va respinta l'eccezione, sollevata dalla

società Fratelli Venturi, di inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza della Corte di

appello di Genova 17 novembre 1971, per avere questa erroneamente

indicato il numero di pubblicazione (1175 invece di 1775) del r.d. 11

dicembre 1933 (t.u. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici),

contenente la denunciata norma dell'art. 123, comma secondo. L'errore

del giudice a quo nella indicazione del numero di pubblicazione, e

anche della stessa data, dell'atto normativo rispetto al quale viene

sollevata la questione di legittimità costituzionale non incide

sull'ammissibilità della questione medesima qualora gli atti della

causa e l'ordinanza di rinvio consentano, senza che possa sorgere

dubbio, la identificazione dell'oggetto del giudizio: il che appunto

ricorre nella specie.

3. - L'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle

leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale detta la

disciplina concernente la indennità dovuta al proprietario del fondo

assoggettato a servitù di elettrodotto, dopo avere, nel primo comma,

statuito che la indennità deve essere determinata "tenendo conto della

diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il

fabbricato in tutto od in parte", dispone, nel secondo comma, "che il

valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in

cui esso trovasi all'atto della occupazione e senza detrazione per

qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto".

La questione di legittimità costituzionale che questa Corte è

chiamata a risolvere concerne questa parte relativa al soprappiù del

quinto. Le ordinanze sopra indicate, prendendo le mosse dal rilievo che

la norma si ricollega geneticamente al disposto dell'art. 603 del

codice civile del 1865, relativa alla servitù coattiva di acquedotto,

il quale appunto stabiliva un "soprappiù del quinto" oltre il valore

di stima dei terreni da occuparsi, e dalla considerazione che questa

maggiorazione, pur se corrispondente a una lunga tradizione, consacrata

anche nel codice albertino, è stata soppressa, in quanto anacronistica

e irrazionale, nella disciplina dell'acquedotto dettata dall'art. 1038

del codice civile vigente, prospettano il dubbio che il citato comma

secondo dell'art. 123 del testo unico n. 1775 del 1933, mantenendo la

predetta maggiorazione per la servitù di elettrodotto e attribuendo

così al proprietario del fondo asservito una indennità superiore al

ristoro del pregiudizio economico da lui effettivamente subito,

contrasti con gli artt. 42 e 3 della Costituzione.

Con riguardo alla violazione del principio di eguaglianza, la

ingiustificata disparità di trattamento è prospettata sotto triplice

profilo: rispetto ai proprietari di fondi gravati dalle altre servitù

coattive previste dal codice civile, e in particolare dalla servitù di

acquedotto (art. 1038 cod. civ.); rispetto ai proprietari nei cui

confronti, per la costruzione di conduttura elettrica dichiarata di

pubblica utilità, si proceda, anziché ad imposizione di servitù, ad

espropriazione della parte del fondo occorrente per la realizzazione

dell'opera e per l'esercizio della linea, con indennizzo ex artt. 39 e

40 legge 25 giugno 1865, n. 2359; rispetto, infine, ai proprietari di

fondi che, in dipendenza della costruzione della conduttura mediante

occupazione di urgenza, protratta oltre il biennio e non seguita dalle

formalità per l'asservimento o la espropriazione, abbiano diritto al

risarcimento del danno effettivo, senza alcuna maggiorazione.

4. - La questione è, sotto il profilo del contrasto con l'art. 3

della Costituzione, indubbiamente fondata.

L'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933. n. 1775, riproduce, salvo

alcune varianti delle quali si dirà poi, l'art. 6 della legge 7 giugno

1894, n. 232, il quale corrispondeva, quasi testualmente, al disposto

dell'art. 603 del codice civile del 1865 sulla servitù di acquedotto

coattivo. Deve escludersi che il legislatore del 1894, prescrivendo

che alla indennità, da ragguagliarsi alla diminuzione del valore del

suolo, dovesse aggiungersi il soprappiù del quinto, fosse stato mosso

dall'apprezzamento di ragioni peculiari alla servitù di elettrodotto,

risultando invece chiaramente espresso nei lavori preparativi (vedi,

tra l'altro, la relazione al progetto di legge presentata dal Ministro

Boselli alla Camera nella seduta del 12 marzo 1894) che si riteneva

miglior consiglio quello di allontanarsi il meno possibile dalle

"disposizioni di legge che su le materie analoghe" si contenevano nel

codice civile, e in particolare di seguire il sistema tracciato in tema

di servitù di acquedotto.

Le ragioni che, rispetto a quest'ultima, avevano ispirato, nelle

antiche origini, il soprappiù della indennità, sia che questo

rappresentasse il compenso per la imposta fondiaria, che restava a

carico del proprietario, sia che, come altri opinava, fosse sorto in

funzione della coattività del sacrificio imposto al diritto del

proprietario, analogamente a quella maggiorazione del valore venale che

alcune legislazioni straniere del secolo scorso attribuivano al

proprietario espropriato per ragioni di pubblica utilità, sono state

ormai ritenute inconsistenti dal legislatore del codice civile vigente,

nel quale il predetto soprappiù e stato soppresso. Né alcuna di esse

può costituire valida giustificazione per mantenerlo rispetto alla

indennità relativa alla servitù di elettrodotto, posto che anche tale

indennità va determinata senza detrazione "per qualsiasi carico" che

colpisca l'immobile, il che deve intendersi al lordo, e non al netto

della stessa imposta fondiaria.

In tanto potrebbe, comunque, trovarsene una ragione

giustificatrice, in quanto la indennità, costituente la base della

maggiorazione del quinto, non comprendesse, secondo i criteri dettati

dal citato art. 123 della legge del 1933, tutto il pregiudizio

economico derivante dalla imposizione della servitù di elettrodotto.

E appunto su questa direttiva si muove l'opinione di chi, in base

alla locuzione del comma secondo del predetto articolo, che "il valore

dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui

esso trovasi all'atto della occupazione", ritiene che la diminuzione di

valore debba essere determinata con riferimento all'immobile così come

trovavasi all'atto della occupazione, con riguardo cioè alla

destinazione specifica che aveva in quel momento, prescindendo dalla

possibilità di diverso sfruttamento, ancorché essa non dipendesse da

circostanze meramente eventuali ed ipotetiche, ma avesse carattere di

attualità.

Senonché, è anzitutto da rilevare che chi sostiene la predetta

interpretazione della locuzione sopra riportata ricollega la ratio

della disposizione restrittiva alla facoltà, prevista dall'art. 122,

quarto e quinto comma, del testo unico, di chiedere la rimozione

dell'elettrodotto quando s'intenda apportare innovazioni al fondo

servente; cosicché, l'asserita limitazione, nella determinazione della

base della indennità, se trova il suo contrappeso nella amovibilità

della servitù, non potrebbe porsi a giustificazione del soprappiù del

quinto. Si potrebbe, se mai, discutere se questo soprappiù,

prescindendosi dalle ragioni che indussero il legislatore a

prescriverlo, possa ora rimanere giustificato limitatamente alle

servitù inamovibili, come in definitiva finisce col sostenere, sia

pure subordinatamente, la difesa del Cappelli.

Ma qualsiasi argomentazione al riguardo è comunque viziata in

radice perché parte da un presupposto erroneo.

È, infatti, dottrina dominante e giurisprudenza consolidata che la

norma di principio posta dal comma primo dell'art. 123 impone che nella

determinazione della indennità si tenga conto di tutto il pregiudizio

economico che per effetto della servitù di elettrodotto subisca il

fondo servente, e ciò in base ai normali criteri che sono validi per

le altre servitù coattive e che corrispondono anche a quello dettato

in via generale, nel caso di espropriazione parziale per pubblica

utilità, dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In particolare, possono ormai dirsi fermi i punti seguenti:

a) che la diminuzione di valore conseguente alla imposizione della

servitù di elettrodotto va determinata con riferimento all'intero

fondo servente, e non già alla sola striscia di terreno materialmente

asservita: il che è confermato dal fatto che l'art. 123 non prevede

più, distintamente dalla indennità di cui al primo comma, i danni

derivanti dalla separazione in più parti o intersecazione del fondo,

che, tanto l'art. 603 cod. civ. 1865, quanto l'art. 6 della citata

legge sull'elettrodotto del 1894, menzionavano come dovuti in aggiunta

alla indennità;

b) che nessuna limitazione al principio dell'integrale indennizzo

del pregiudizio effettivo deriva dal doversi considerare l'immobile

nello stato in cui trovasi all'atto della occupazione, perché con ciò

deve intendersi escluso soltanto che possa tenersi conto della

possibilità di future destinazioni dipendenti dal concorso di

circostanze meramente ipotetiche, mentre è certo che, al di là della

contingente destinazione in quel momento (ad es. agricola), deve aversi

riguardo anche a quelle destinazioni, la cui possibilità, in base ad

elementi obiettivi ed idonei, si presenti con carattere di concreta

attualità in modo da potersi considerare una qualità dell'immobile

(ad es. edificatoria).

Tale risultando la interpretazione della norma, la disposizione

relativa al soprappiù del quinto dà luogo ad ingiustificata

disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente

identiche. Né hanno consistenza le argomentazioni in contrario svolte

nel giudizio innanzi questa Corte, le quali pongono in risalto la

maggiore ampiezza o intensità degli effetti pregiudizievoli della

servitù di elettrodotto, rispetto a quelli di altre servitù coattive,

e, con particolare riguardo alle linee ad alta tensione da costruirsi

dall'ENEL, s'appuntano sulle prescrizioni relative alla inamovibilità

(art. 9 d.l. 1965 n. 342), e su quelle per cui le linee non devono

"soprapassare" gli edifici (art. 65 r.d. 1940 n. 1968) e deve essere

assicurata la mancanza di pericolo per la incolumità pubblica,

giacché anche gli effetti di tali prescrizioni, nella misura in cui

impediscono o limitano le facoltà del proprietario dell'immobile di

utilizzare le aree asservite e quelle adiacenti, incidono sul valore

del bene e vanno pertanto tenuti in conto nella determinazione della

indennità ai sensi del comma primo dell'art. 123 del testo unico.

Lo stesso è a dire rispetto agli effetti pregiudizievoli che

derivano dalle facoltà conferite all'utente della servitù di

elettrodotto dall'art. 121 del testo unico predetto e, in particolare,

da quella relativa all'accesso del personale addetto alla sorveglianza

e manutenzione degli impianti, come pure rispetto ai disturbi che

possono cagionare le vibrazioni o il ronzio dei cavi attraversati dalla

corrente.

Quanto a questi disturbi, è indiscutibile la loro incidenza sul

godimento del bene e la rilevanza, sotto il profilo economico e

giuridico, almeno nel caso che sia superato il limite della normale

tollerabilità: il che risponde a principi che trovano anche

espressione, in materia di rapporti di vicinato, nella tutela, di

carattere reale, accordata dall'art. 844 cod. civ. per le immissioni.

Quanto al pregiudizio relativo al transito di cui al su citato art.

121 lett. d, il rilievo della difesa del Cappelli che la legge non ne

assicura il ristoro integrale, ben potendo il danno superare quel

quarto del valore dell'area necessaria che è previsto dal terzo comma

dell'art. 123, si basa su un presupposto erroneo. Il comma ora citato

non va inteso nel senso che il pregiudizio per il diritto di passaggio

e per le occupazioni di suolo ivi previste, debba escludersi nel

computo della reale diminuzione di valore del fondo ai sensi del primo

comma e indennizzarsi in base alla cosiddetta stima convenzionale,

bensì - come ritenuto da prevalente dottrina in materia di estimo -

nel senso che, qualora il quantum determinato secondo il primo comma

risulti inferiore a quello convenzionale del terzo comma, l'indennizzo

debba essere ragguagliato a quest'ultimo.

Posto pertanto che il minus valore da indennizzare ai sensi del

primo comma dell'art. 123 comprende tutti i titoli di danno conseguenti

alla imposizione della servitù, l'aggiunta del quinto disposta dal

secondo comma comporta una ingiustificata disparità di trattamento,

rispetto, non solo alle altre servitù coattive disciplinate dal codice

civile, ma anche alla normativa applicabile nel caso, non diverso sotto

l'aspetto qui considerato, in cui, per la costruzione della linea

elettrica, si proceda, anzicché alla imposizione di servitù, alla

espropriazione del suolo occorrente alla realizzazione dell'opera.

Ciò basta per ritenere sussistente il contrasto della disposizione

de qua con l'art. 3 della Costituzione, senza che occorra scendere

all'esame dell'ulteriore dedotto profilo di contrasto con lo stesso

principio di uguaglianza, nella ipotesi in cui, in dipendenza di

costruzione di elettrodotto con illegittima occupazione oltre il

biennio non seguita da decreto di asservimento o di espropriazione, sia

dovuto il risarcimento del danno effettivo.

Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale della

norma in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma

secondo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e

sugli impianti elettrici, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del

"soprappiù del quinto" alla indennità per servitù di elettrodotto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari