[1]Ove l'imposizione della servitu' sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennita' ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo e' ridotta alla meta', ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

[2]Chi ha ottenuto il diritto di servitu' temporanea puo', prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

[3]Scaduto il primo termine, non gli sara' piu' tenuto conto di cio' che ha pagato per la concessione temporanea.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art124 · fonte del testo

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