Art. 30 — Adempimenti oblatori

1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:

  • a)a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;
  • b)a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
  • c)a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' il lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). ((2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire)). 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511. 4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. 5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Testo vigente dal 1 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989. 75 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' tolto: in aggiunto: il lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' … valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i tolto: 15 aggiunto: 25 milioni di lire; al tolto: 15 aggiunto: 10 per cento del valore quando esso superi i tolto: 15 milioni ma non i 40 milioni aggiunto: 25 milioni di lire; al tolto: 25 aggiunto: 15 per cento del valore quando esso superi i tolto: 40 milioni ma non i 75 milioni aggiunto: 100 milioni di lire; al tolto: 50 aggiunto: 20 per cento del valore quando esso superi i tolto: 75 aggiunto: 1.000 milioni di lire. 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' … trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procedetolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art30 · fonte del testo

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