Art. 22 — Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 12 e dall'articolo 20, la violazione dei vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione:

  • a)dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;
  • b)dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire;
  • c)dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 miolioni ma non i 75 milioni di lire;
  • d)dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione. 3. Per le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'articolo 15, il tentativo e' equiparato alla consumazione. 4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresi' essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.

Testo vigente dal 10 maggio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art22 · fonte del testo

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