Art. 77 t.u.i.r. — Aliquota dell'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del ((27,5 per cento)). 133 115

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 65.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2020 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 anni
  3. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2020per 12 mesi
  4. 1 gennaio 2017 — 12 gennaio 2019per 2 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  6. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2016per 8 anni
  7. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  8. 1 gennaio 1992 — 1 gennaio 2004per 12 anni
  9. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1992per un anno
  10. 30 aprile 1989 — 29 giugno 1990per un anno
  11. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2008. 14 parole aggiunte.

aggiunto: L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art77 · fonte del testo

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