Art. 71 t.u.i.r. — Altri redditi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1996. Leggi il testo vigente →

(( Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni 'fuori bilancio' iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento puo' essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.)) 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

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Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993".

Testo in vigore dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 20 agosto 1994. 101 parole tolte, 271 parole aggiunte.

tolto: Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancioaggiunto: Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53 tolto: ovvero, per le aziende e gli istituti di credito,aggiunto: , sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientelatolto: .aggiunto: , compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando tolto: il fondo aggiunto: l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento tolto: dei crediti sopra indicati esistenti alla, aggiunto: del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. aggiunto: Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni 'fuori bilancio' iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento puo' essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 tolto: verificatesi nell'esercizioaggiunto: , determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, tolto: ai sensi aggiunto: a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte tolto: del loro ammontare che non trova copertura nel fondo aggiunto: che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio tolto: il fondo risulta superiore al aggiunto: l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento tolto: dell'ammontare dei crediti aggiunto: del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. tolto: Gli accantonamenti per rischi su aggiunto: 5. Per i crediti per interessi di mora tolto: sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelloaggiunto: , le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, aggiunto: sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi tolto: imputato al conto dei profitti e delle perdite aggiunto: maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma tolto: 2 aggiunto: 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento tolto: all'intero ammontare aggiunto: all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora tolto: risultante in bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

    Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art71 · fonte del testo

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