Art. 29 t.u.i.r. — Variazioni del reddito dominicale

(( Da' luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:

  • a)la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
  • b)la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale. 5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.)) 115
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 32.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 111/1997

    Parametro
    22 aprile 1997

    Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordin…

    Art. 22 t.u.i.r. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 24 t.u.i.r. · Art. 25 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004. 164 parole tolte, 257 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. Sono considerate attivita' agricoleaggiunto: Da' luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:

a) tolto: le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura aggiunto: la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;

tolto: c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso. Conaggiunto: b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale. 5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, tolto: di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24 aggiunto: su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 32.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art29 · fonte del testo

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