Art. 53 t.u.i.r. — Redditi di lavoro autonomo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Sono considerati ricavi:

  • a)i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
  • b)i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • c)i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d)

[2]del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 49

  • d)le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
  • e)i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 13 Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. 49
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

13

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi e' presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia gia' stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta".

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

49

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

L. 28 dicembre 1995, n. 549

57

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 107) che la presente modifica "si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 53 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14043/2025

    26 maggio 2025

    Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi.

    Art. 53 t.u.i.r. · Art. 1 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 304 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 28 febbraio 2023 — 1 giugno 2024per un anno
  4. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  5. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  6. 25 luglio 2021 — 17 novembre 2022per un anno
  7. 22 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  8. 2 aprile 2021 — 22 maggio 2021per un mese
  9. 15 agosto 2017 — 2 aprile 2021per 4 anni
  10. 1 gennaio 2004 — 15 agosto 2017per 14 anni
  11. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 2004per 8 anni
  12. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  13. 29 giugno 1990 — 20 agosto 1994per 4 anni
  14. 31 dicembre 1986 — 29 giugno 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1996. 21 parole tolte, 69 parole aggiunte in 5 capoversi.

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e tolto: e) aggiunto: d)

aggiunto: del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;

aggiunto: d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

aggiunto: e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

tolto: f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui … personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresatolto: . 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549

    La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 107) che la presente modifica "si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art53 · fonte del testo

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