Art. 53 t.u.i.r. — Redditi di lavoro autonomo

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(( Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

  • a)LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342;
  • b)i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
  • c)le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • d)le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
  • e)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.
  • f)i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.)) 115
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 85.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 53 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14043/2025

    26 maggio 2025

    Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi.

    Art. 53 t.u.i.r. · Art. 1 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 304 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 28 febbraio 2023 — 1 giugno 2024per un anno
  4. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  5. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  6. 25 luglio 2021 — 17 novembre 2022per un anno
  7. 22 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  8. 2 aprile 2021 — 22 maggio 2021per un mese
  9. 15 agosto 2017 — 2 aprile 2021per 4 anni
  10. 1 gennaio 2004 — 15 agosto 2017per 14 anni
  11. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 2004per 8 anni
  12. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  13. 29 giugno 1990 — 20 agosto 1994per 4 anni
  14. 31 dicembre 1986 — 29 giugno 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 2004. 220 parole tolte, 224 parole aggiunte in 11 capoversi.

Sono tolto: considerati ricavi:

tolto: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;

tolto: b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

tolto: c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle letterea),b) e d)

tolto: del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa aggiunto: redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

aggiunto: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342;

aggiunto: b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

aggiunto: c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

d) le tolto: indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; aggiunto: partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;

aggiunto: e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.

tolto: e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera caggiunto: f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma tolto: 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio aggiunto: 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 85.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art53 · fonte del testo

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