Art. 33 t.u.i.r. — Imputazione del reddito agrario
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Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita' immobiliari. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione ((e le loro pertinenze)). 28
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
28La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che la presente modifica si applica a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 1 giugno 1994
