Art. 18 t.u.i.r. — Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

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Per gli altri redditi tassati separatamente l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere g), l) e m) dello stesso articolo conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1992

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 400/1994

    Questione infondata
    23 novembre 1994

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1994, O. n. 328/1994. red.: S.P.

    Art. 18 t.u.i.r. · Art. 16 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 17 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 328/1994

    Questione infondata
    20 luglio 1994

    Manifesta infondatezza della questione in quanto per le stesse ragioni per cui la Corte l'ha dichiarata non fondata in riferimento ai primi due degli invocati parametri, non può ritenersi violato neppure il terzo. - S. n. 50/1994. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 18 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'indicare, all'art. 16, primo comma, i redditi soggetti a tassazione separata e nel considerare, a tal fine, distintamente i trattamenti e le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo da ciò discendere, quanto al computo dell'imposta, giusta la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18, conseguenze che concernono non solo i criteri di determinazione della base imponibile (nell'ambito dei quali la parte di indennità corrispondente alla quota dei contributi versati dall'iscritto è solo uno degli elementi presi in considerazione dallo stesso art. 17), ma anche le modalità di individuazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi, appresta due differenti regimi di imposizione tributaria che si correlano alla diversità delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo. Pertanto, mentre è escluso che possa procedersi, in sede di esame della rispondenza dei detti regimi ai precetti degli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., alla trasposizione di criteri regolatori dell'uno, all'altro, deve riconoscersi conseguenza di corretto esercizio della discrezionalità legislativa il disposto dell'art. 18, primo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non prevede, per le indennità connesse a prestazioni di lavoro autonomo - ivi compresa quella di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività svolta per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale - la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, a differenza di quanto stabilito, invece, dall'art. 17 per le analoghe indennità corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 18 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art18 · fonte del testo

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