Art. 162 t.u.i.r. — Stabile organizzazione

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[1]Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

  • a)una sede di direzione;
  • b)una succursale;
  • c)un ufficio;
  • d)un'officina;
  • e)un laboratorio;
  • f)una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e' considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi. (( Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:
  • a)l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  • b)la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c)la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • d)la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  • e)la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attivita';
  • f)la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e). Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attivita' di cui alle lettere da a)

[2]a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purche' le attivita' svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta', o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attivita' in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attivita'. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlato, tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. 7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e' considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per piu' del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una societa', per piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale)) Nonostante quanto previsto ((dal comma 7)), non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2018. 168 parole tolte, 571 parole aggiunte in 8 capoversi.

… soltanto se tale cantiere, progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi. tolto: Una sede fissa di affari non e', comunque, consideratastabile organizzazione se aggiunto: Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

a) tolto: viene utilizzata aggiunto: l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) tolto: i beni o le aggiunto: la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa tolto: sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) tolto: i beni o le aggiunto: la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa tolto: sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) aggiunto: la disponibilita' di una sede fissa di affari tolto: e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) tolto: viene aggiunto: la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini tolto: di svolgere aggiunto: dello svolgimento, per l'impresa, tolto: qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario aggiunto: di ogni altra attivita';

f) tolto: viene aggiunto: la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e)tolto: , purche' l'attivita'aggiunto: . Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attivita' di cui alle lettere da a)

aggiunto: a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa tolto: nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia aggiunto: d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario. tolto: Oltre a quanto previsto dal aggiunto: Il comma 4 non tolto: costituisce di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. Nonostante aggiunto: si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purche' le attivita' svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa. Ferme le disposizioni dei commi tolto: precedenti aggiunto: 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, tolto: costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che aggiunto: se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta', o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tolto: abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti aggiunto: in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato aggiunto: per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attivita' tolto: per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. aggiunto: in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attivita'. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlato, tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. 7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e' considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per piu' del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una societa', per piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale Nonostante quanto previsto dal comma tolto: precedente aggiunto: 7, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art162 · fonte del testo

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