Art. 135 t.u.i.r. — Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le societa' non residenti cui si riferisce l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla societa' acquirente sara' pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 24 dicembre 2007, n. 244
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art135 · fonte del testo
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