Art. 123 t.u.i.r. — Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008. 184 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Fra le societa' che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della societa' cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1. 2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 24 dicembre 2007, n. 244
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art123 · fonte del testo
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