Art. 122 t.u.i.r. — Obblighi della società o ente controllante
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La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:
- a)nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- b)nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. ((Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105.)) 1 80
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
80Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numero 14), si applicano con riguardo alle trasformazioni che hanno effetto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996".
Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004
