Art. 122 t.u.i.r. — Obblighi della società o ente controllante
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La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:
- a)nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- b)nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105; il credito di imposta non spetta per le riserve di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 105 ed e' ridotto del 15 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988
