Art. 113 t.u.i.r. — Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1994 al 24 marzo 1995. Leggi il testo vigente →

Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa' semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia. 1 In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. ((Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.)) 48 ((2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.)) 48 Per la determinazione del reddito complessivo delle societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2. Per le societa' di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 5) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; -(con l'art. 3, comma 7) che la modifica di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; -(con l'art. 3, comma 4) che "Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale e' stato conseguito il rimborso".

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 24 marzo 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 20 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 12 gennaio 2019 — 20 dicembre 2025per 7 anni
  4. 1 gennaio 2016 — 12 gennaio 2019per 3 anni
  5. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2016per 12 anni
  6. 11 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  7. 1 gennaio 1998 — 11 gennaio 2001per 3 anni
  8. 1 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per 2 mesi
  9. 24 marzo 1995 — 1 novembre 1997per 3 anni
  10. 1 giugno 1994 — 24 marzo 1995per 10 mesi
  11. 1 marzo 1988 — 1 giugno 1994per 6 anni
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1988 al 1 giugno 1994. 64 parole tolte, 85 parole aggiunte.

… del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deduconotolto: , purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e tolto: b) e da o) a r) aggiunto: g) del comma 1 dell'articolo 10tolto: , ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r), nonche' quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo relativi a mutui garantiti su immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili aggiunto: e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo. 2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione tolto: del comma 5 dell'articolo 10 aggiunto: dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo. Per la determinazione del reddito complessivo delle societa' semplici e delle associazioni ad …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

    Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 5) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; -(con l'art. 3, comma 7) che la modifica di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; -(con l'art. 3, comma 4) che "Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale e' stato conseguito il rimborso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art113 · fonte del testo

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