Art. 107 t.u.i.r. — Altri accantonamenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94. 1 80

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che la disposizione di cui al comma 3, del presente articolo, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

80

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "L'articolo 107 del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla compensazione e al rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio conserva efficacia e i riferimenti ivi contenuti all'articolo 105 dello stesso testo unico, devono intendersi effettuati all'articolo 105 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10)".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1988 al 20 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

    Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "L'articolo 107 del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla compensazione e al rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio conserva efficacia e i riferimenti ivi contenuti all'articolo 105 dello stesso testo unico, devono intendersi effettuati all'articolo 105 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art107 · fonte del testo

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