Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 496 c.p. · Art. 8 Testo unico della legge comunale e provinciale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 l…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 8 Testo unico della legge comunale e provinciale
L'orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale e` inammissibile la questione di costituzionalita` delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati (in quanto e` compito del legislatore procedere al riequilibrio normativo e alla razionalizzazione del sistema), va ribadito con riferimento alla normativa concernente le analoghe cause ostative 'ex legè alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, rinnovando al legislatore l'invito a ridisciplinare l'intera materia in modo adeguato alle rilevate esigenze e con coerente uniformita` per l'intera area del pubblico impiego. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione relativa all'art. 8, comma primo, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, "nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilita` della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione"). - S.n. 270/1986; O.nn. 187, 248, 447/1987.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. 495 parole tolte, 13 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:
tolto: 1° coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
tolto: 2° i commercianti falliti, finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
tolto: 3° coloro che siano ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che siano abitualmente a carico della congregazione di carita' ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficenza;
tolto: 4° i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia;
tolto: 5° i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;
tolto: 6° i condannati alla degradazione;
tolto: 7° i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la liberta' individuale, previsti dagli articoli 600 a 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'art. 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli articoli 381, 382 e 383 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dall'articolo 583 del codice penale, procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
tolto: 8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
tolto: 9° coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubbriachezza ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;
tolto: 10° i condannati per mendicita';
tolto: 11° coloro che siano stati condannati a termine degli articoli 108, 109 e 118 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;aggiunto: Testo unico-art. 8
tolto: 12° gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione.
tolto: 13° gli esercenti locali di meretricio.
tolto: Sono eccettuati i condannati riabilitati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art8 · fonte del testo
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