Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea 7,

r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e

provinciale), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dal

Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Bigoni Maria Anna contro

la regione Emilia-Romagna ed altri iscritta al n. 1220 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45 - prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Bigoni Maria Anna;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Giorgio Natoli per Bigoni Maria Anna;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio sull'appello proposto da Maria Anna

Bigoni per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna, che aveva respinto la domanda di

annullamento del provvedimento del comitato regionale di controllo

sugli atti degli enti locali della stessa regione, a sua volta

recante annullamento della deliberazione della giunta comunale di

Lagosanto di nomina della ricorrente nel posto di bibliotecaria del

comune, il Consiglio di Stato, V sezione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea 7, del testo unico

della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934,

n. 383, che prevede che non possano essere nominati agli uffici

previsti nella stessa legge i condannati per determinati delitti.

Premette il rimettente che la ricorrente era risultata vincitrice

del relativo concorso e che il comune aveva ritenuto di procedere

alla nomina, nonostante la stessa avesse riportato due condanne per

delitti contro la fede pubblica, ritenendo che l'art. 8 del regio

decreto n. 383 del 1934 fosse stato reso inapplicabile dalla sentenza

n. 971 del 1988 di questa Corte, con la quale erano state dichiarate

costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge che

prevedevano la destituzione del pubblico impiegato che avesse

riportato determinate condanne. L'atto di nomina fu annullato

dall'organo di controllo, sulla base del rilievo che la norma in

questione era vigente e non poteva essere disapplicata in forza della

dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni

di legge.

La norma in questione è stata abrogata dall'art. 64 della legge 8

giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, ma è

applicabile nel caso all'esame del giudice a quo essendo vigente al

momento in cui la giunta municipale deliberò la nomina.

Il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale

della norma con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Essa, vietando "con rigido automatismo e senza possibilità di

valutazione discrezionale del caso di specie" l'assunzione di persone

condannate per determinati reati, si esporrebbe alle medesime censure

di non ragionevolezza che hanno indotto la Corte, con la citata

sentenza n. 971 del 1988, a dichiarare l'illegittimità delle

disposizioni sulla destituzione automatica dei pubblici dipendenti.

Osserva il giudice a quo che il titolo di reato al quale la norma si

riferisce può, nei singoli casi, classificare fatti insignificanti

dal punto di vista della pericolosità sociale e della capacità a

delinquere, del tutto diversi dal tipo di fatti che la coscienza

collettiva comunemente vi associa: ciò che ha indotto il legislatore

a graduare la pena edittale prevista per questi reati e ad offrire al

giudice penale i mezzi per tener conto dei casi di speciale tenuità

del fatto. L'automatismo del divieto di assunzione, invece,

violerebbe il canone della ragionevolezza, nonché, per la stessa

ragione, l'art. 51, relativo al diritto dei cittadini di accedere

agli uffici pubblici.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente

del giudizio a quo per affermare l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione, pervenuta a questa Corte il 7

ottobre 1996, il Consiglio di Stato dubita che l'art. 8, primo comma,

n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato

con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, stabilendo che non possano essere

nominati agli uffici previsti nella stessa legge i condannati per

determinati delitti, violi:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, vietando

"con rigido automatismo e senza possibilità di valutazione

discrezionale del caso di specie" l'assunzione di persone condannate,

anche per fatti insignificanti, violerebbe il canone della

ragionevolezza;

b) l'art. 51, primo comma, della Costituzione, a motivo

dell'automatismo del divieto di assunzione.

2. - Il giudice a quo motiva in modo plausibile sulla rilevanza

della questione osservando che la disposizione impugnata, abrogata

dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle

autonomie locali, è però applicabile al caso in esame, essendo

vigente al momento in cui la giunta municipale ebbe a deliberare,

l'11 maggio 1989, la nomina della vincitrice del concorso al posto di

bibliotecaria, con decorrenza dal 1 giugno dello stesso anno.

Aggiunge il Consiglio di Stato che la ricorrente ha interesse a

sentire annullare l'esito negativo di controllo sulla predetta nomina

e che la decisione della Corte costituzionale sulla legittimità

della norma impugnata costituisce elemento dirimente della

controversia.

3. - La questione, pur rilevante, è però infondata.

Il Consiglio di Stato ritiene che la norma sia sospetta di

incostituzionalità in quanto questo vizio è stato già riconosciuto

(sentenze n. 971 del 1988, n. 16 del 1991 e n. 197 del 1993), in

relazione alla destituzione che discenda automaticamente da condanne

penali, specie considerando il rischio che una condanna per fatti

insignificanti porti alla misura sproporzionata del divieto di

assunzione nei pubblici uffici.

Va anzitutto osservato che non può essere invocato un parallelismo

tra l'ipotesi della assunzione e quella della destituzione, dal

momento che quest'ultima presuppone l'esistenza di uno status del

dipendente pubblico, che può essere rimosso a seguito di un

procedimento disciplinare, nel quale si compie la valutazione della

gradualità delle sanzioni per fatti addebitati al dipendente stesso.

All'atto della costituzione del rapporto, invece, la pubblica

amministrazione deve riscontrare l'esistenza dei requisiti generali e

speciali previsti dalla legge, così come stabilito dall'art. 51,

primo comma, della Costituzione. D'altra parte, la valutazione della

rilevanza delle precedenti condanne non potrebbe essere condotta

nello stesso modo, mancando il procedimento disciplinare che limita

la discrezionalità della amministrazione.

4. - Anche la condanna per determinati reati può, quindi,

costituire un requisito negativo legalmente previsto quale filtro di

ammissione, e come previa garanzia del buon andamento

dell'amministrazione e della dignità di quanti sono chiamati a

ricoprire uffici pubblici. Ne deriva che l'automatismo del divieto

di ammissione derivante da certe condanne, specie quando queste

abbiano riguardo alle funzioni che il dipendente è destinato a

svolgere, non appare in contrasto, anzi è in armonia con i principi

costituzionali. E non va trascurato che la diretta previsione

normativa garantisce anche una applicazione con uniformità di

criteri. In proposito questa Corte ha già avuto occasione (sentenza

n. 203 del 1995) di affermare che "mentre i provvedimenti che portano

alla destituzione (o alla decadenza ex legge 18 gennaio 1992, n. 16)

non possono avere carattere automatico, perché è necessario

ponderare ogni singolo caso, attraverso il procedimento disciplinare

secondo il principio affermato, nell'accesso occorre che i requisiti

soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore; e il

riconoscimento, in ipotesi, di un'ampia discrezionalità alla

pubblica amministrazione, in questo campo, rischierebbe di

compromettere i principi di eguaglianza e di buon andamento,

pervenendo così ad esiti opposti a quelli perseguiti, in astratto,

dall'ordinanza di rimessione".

5. - Altro problema è quello relativo alla selezione, operata dal

legislatore, dei vari reati per i quali questo automatismo sia

previsto. Ma tale profilo attiene alla discrezionalità del

legislatore, il cui esercizio può essere sindacato solo ove si

ravvisi nella scelta una manifesta irragionevolezza; il che peraltro

non è stato neppure denunziato nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo

unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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