Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 496 c.p. · Art. 8 Testo unico della legge comunale e provinciale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 l…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 8 Testo unico della legge comunale e provinciale
L'orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale e` inammissibile la questione di costituzionalita` delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati (in quanto e` compito del legislatore procedere al riequilibrio normativo e alla razionalizzazione del sistema), va ribadito con riferimento alla normativa concernente le analoghe cause ostative 'ex legè alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, rinnovando al legislatore l'invito a ridisciplinare l'intera materia in modo adeguato alle rilevate esigenze e con coerente uniformita` per l'intera area del pubblico impiego. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione relativa all'art. 8, comma primo, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, "nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilita` della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione"). - S.n. 270/1986; O.nn. 187, 248, 447/1987.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990 aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142 aggiunto: 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art8 · fonte del testo
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